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ANBI, ISF e Consiglio Nazionale dei Chimici PDF Stampa E-mail
Scritto da Simone Maccaferri   
mercoledì 27 maggio 2009

Anche alla luce delle informazioni apparse sulla stampa, l’ANBI ritiene utile ricostruire i fatti della querelle tra l’Associazione e il Consiglio Nazionale dei Chimici in tema di accesso alla professione dell’Informatore Scientifico del Farmaco (ISF) da parte di biotecnologi.


Fino al 2007, la professione di Informatore Scientifico del Farmaco era inibita ai biotecnologi per motivi di natura legale e burocratica. A porre rimedio a questa mancanza ha provveduto il D.M. del 3 agosto 2007, ottenuto anche grazie all’impegno dell’ANBI, che ha permesso di aprire l’accesso alla professione anche ai biotecnologi.

Contro tale apertura, che non è andata di pari passo con una apertura all'esercizio della professione di ISF a tutti gli iscritti all'Albo dei Chimici, ha ricorso il Consiglio Nazionale dei Chimici che ha ottenuto dal TAR una sospensiva del D.M. del 3 agosto 2007 riportando la situazione al quadro normativo precedente, con conseguente cancellazione del diritto acquisito dai biotecnologi di esercitare la professione di ISF.

Nella memoria integrativa del 13.2.2008, il Consiglio Nazionale dei Chimici chiariva come segue i motivi della sua richiesta:“l’arrivo sul mercato di nuovi ISF, per effetto del DM, pregiudica le possibilità di entrata dei Chimici sul mercato al momento attuale non compresi tra quelli abilitati a svolgere tale attività; è evidente infatti che le categorie incluse nel DM impugnato potranno fidelizzare la clientela a saturare il mercato, in danno dei Chimici che avevano diritto ad essere trattati paritariamente”.

Davanti alla perdita di questa opportunità professionale per i biotecnologi, peraltro ottenuta dopo anni di lavoro con le istituzioni, l’ANBI ha presentato un atto di intervento al TAR, e richiedendo che tale sospensiva non fosse applicabile ai Biotecnologi.

In particolare l’ANBI ha richiesto che il “D.M. 3 agosto 2007 dovrebbe essere sospeso solo nella parte in cui non ha annoverato i chimici tra i soggetti abilitati a svolgere l’attività di ISF, in modo da non ledere i diritti acquisiti, con detto provvedimento, dai biotecnologi”.

Vale la pena ricordare che in quella sede, a rappresentare e tutelare il diritto a svolgere la professione di ISF da parte dei biotecnologi c’era solo l’ANBI, e l’ANBI ha tutelato questo diritto senza porre alcun pregiudizio all’esercizio del medesimo da parte dei chimici.

Per ulteriori informazioni si veda qui.

Il Tar del Lazio, su nostra richiesta, il 14 Gennaio 2009 ha chiarito in udienza che la sospensiva NON intacca la posizione dei biotecnologi assunta dopo il DM 3.8.2007.

L'atto di intervento presentato era indispensabile per chiarire una situazione che in prima battuta poteva essere letta come una sospensione cautelare dell'intero DM e quindi anche del diritto appena acquisito dai biotecnologi.

E' importante sottolineare come allo stato attuale, grazie alla nostra azione, si è fatta chiarezza sul fatto che i biotecnologi possono svolgere la professione di ISF e che l'intervento dei Chimici non può intaccare questo diritto, ma può e deve riguardare solo le istanze che li riguardano. Tema su cui possono trovare anche la nostra comprensione e convergenza, così come in tutte quelle istanze comuni fra le diverse professioni che mirino alla tutela del consumatore.
Ultimo aggiornamento ( mercoledì 27 maggio 2009 )
 
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